Agenpress – Il reato di uccisione di animali è una fattispecie di delitto prevista nel codice penale dall’articolo 544-bis che dispone che “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni”. Tale fattispecie è stata introdotta per la prima volta nell’ordinamento penale italiano dalla legge n. 189 del 2004 e, poi, inasprita nel trattamento sanzionatorio dalla legge n. 201 del 2010. In precedenza, il codice penale puniva l’uccisione nelle sole ipotesi in cui tale condotta ricadeva su animali di proprietà d’altri o nel caso in cui la morte dell’animale fosse conseguenza di un maltrattamento e, comunque, con pene diverse rispetto a quelle previste nelle nuove fattispecie incriminatrici. L’uccisione è, inoltre, contemplata anche dall’articolo 544-ter c.p. che delinea le condotte integranti il delitto di maltrattamento di animali punite con la pena alternativa della reclusione da tre a diciotto mesi o della multa da 5.000 a 30.000 euro aumentate della metà proprio laddove da tali condotte derivi la morte dell’animale.

Questi delitti (inseriti nel titolo dedicato ai delitti contro il sentimento per gli animali) sono perseguibili d’ufficio e sono di competenza del tribunale monocratico: l’autorità giudiziaria, una volta venuta a conoscenza del fatto (ad esempio, tramite una denuncia o una relazione delle autorità di polizia) ha il dovere di avviare le indagini anche in assenza di altro impulso da parte di terzi eventualmente offesi.
Tuttavia, in relazione ai limiti di pena previsti per le fattispecie delittuose in danno di animali, non sono consentiti né l’arresto, né il fermo di indiziato di delitto e né l’applicazione di misure cautelare personali (quali la custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari). Ed infatti, la possibilità di adottare una di queste misure è prevista soltanto per alcuni reati e, in ogni caso, quando la pena prevista per il reato sia superiore ad una certa soglia.
Dunque affinchè possano aprirsi le porte del carcere occorrerà attendere, in ogni caso, almeno una sentenza definitiva di condanna. E, comunque, sarà rimessa alla valutazione del giudice anche la possibilità di disporre la sospensione condizionale della pena (che può essere concessa in caso di sentenza di condanna alla reclusione per un tempo non superiore a due anni) o di applicare misure alternative alla detenzione come la detenzione domiciliare o l’affidamento in prova ai servizi sociali.
Proprio al fine di innalzare ulteriormente il livello di tutela penale rispetto all’odioso delitto di uccisione di animali e alle altre fattispecie di reati in danno di animali ed assicurare i colpevoli alla giustizia, sono state presentate numerose proposte di legge in Parlamento, tra le quali si segnalano la n. 308 e la n. 3005 a firma dell’On. Brambilla. Tali proposte prevedono modifiche al codice penale e al codice di procedura penale individuando come bene giuridico tutelato non solo il sentimento per gli animali, ma gli animali come esseri senzienti dotati di un valore in sé e incidono sul trattamento sanzionatorio prevedendo aumenti di pena proprio per poter adeguatamente tutelare l’interesse protetto. (nelcuore.org)

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